Nell’ordinamento italiano l’obbligo di risposta è sancito dall’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 che prevede una diversa graduazione a seconda della natura del soggetto rispondente, distinguendo tra
- amministrazioni, enti, organismi pubblici da un lato;
- soggetti privati dall’altro.
Amministrazioni, enti e organismi pubblici
Ai sensi dell’art 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici sono obbligati a fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 7
Soggetti privati
Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati (imprese e famiglie) ma solo per quelle rilevazioni del Programma statistico nazionale espressamente indicate in una delibera del Consiglio dei ministri, emanata con decreto del Presidente della Repubblica. (IN CORSO DI EMANAZIONE)
I titolari delle rilevazioni inserite nel Programma statistico nazionale devono indicare nella scheda identificativa la previsione dell’obbligo di risposta per i soggetti privati
Elenco indagini con obbligo di risposta
L’Istat predispone l’elenco delle indagini con obbligo di risposta per i privati e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’approvazione del Consiglio dei Ministri e l’adozione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è inserito nel Programma statistico nazionale 2011-2013 e rientra tra le rilevazioni per le quali è previsto l’obbligo di risposta.
Per maggiori informazioni visita:
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/_Obbligo_di_risposta.pdf
Se qualcuno non riceve i moduli per il CENSIMENTO cosa deve fare ?
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